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Notizie legali

RICAVATO IMMOBILIARE E LA NOZIONE DI STABILIMENTO PERMANENTE

Posted on : Giugno 4, 2018

I frutti ricavati da beni immobiliari in Francia posseduti da società estere sono imponibili dallo Stato francese.

Tale norma, giustificata dalla presenza materiale dell’immobile in Francia, è istituita all’articolo 209, I del Code Général des Impôts e da regole convenzionali specifiche del diritto fiscale, che riprendono l’articolo 6 della OCDE.

In virtù di tale principio, non è necessario per imporre i ricavati immobiliari di una società straniera che quest’ultima intraprenda un’attività in Francia o che intraprenda la sua attività nel quadro di uno stabilimento permanente.

Pertanto, questo vorrebbe dire che i ricavati immobiliari non possono mai essere attribuiti allo stabilimento permanente? Oppure che una società straniera non può sfruttare un immobile relativamente a ciò che determina lo stabilimento permanente?

Se alcuni dubbi sono nati sulla detta questione, in merito alla sentenza emessa dal Conseil d’Etat il 5 aprile 2013, sono stati opportunamente estirpati, grazie al particolare caso in cui l’amministrazione statale ha sostenuto che i ricavati immobiliari non possono essere attribuiti ad una succursale francese per imporre i frutti locativi dopo la deduzione delle spese direttamente legate all’attività generatrice dei ricavati immobiliari (CE 5 aprile 2013, n° 349741).

Gli insegnamenti da trarre dalla detta sentenza

Secondo noi, in presenza di ricavati immobiliari realizzati in Francia da una società straniera legata alla Francia da una convenzione fiscale conforme al modello dell’OCDE, due ipotesi sono possibili, ma danno luogo alla stessa soluzione: nel caso o meno che gli elementi che possono determinare la nozione di stabilimento permanente esistano, lo Stato impone i ricavati immobiliari.

Se questi ultimi sono inclusi nel ricavato proveniente dallo stabilimento permanente, lo Stato impone solo i ricavati immobiliari dopo deduzione delle spese.

È evidente che in quest’ultimo caso bisogna accertare la reale esistenza dello stabilimento, ciò suppone che la società straniera abbia altre attività in Francia, caratterizzando così la nozione di stabilimento permanente, e che l’immobile sia incluso nel bilancio fiscale di tale stabilimento, oppure, suppone la gestione dell’immobile tramite l’intermediario di agenti dipendenti investiti del potere di rappresentare la società straniera.

Infine, nonostante la sentenza MERCURIO sia stata emessa sui fondamenti del Trattato fondatore delle Comunità Europee, ha un impatto che va oltre le frontiere dell’Unione.

Fondamentalmente, la decisione è stata frutto di un’analisi pertinente della fusione di principi convenzionali internazionali. Pertanto, vale per paesi terzi, dal momento che la convenzione fiscale applicata riprende gli stessi principi enunciati nella OCDE, compreso il caso in cui la convenzione non contenga la clausola anti-discriminazione.

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SOCIETA CIVILE IMMOBILIARE

Posted on : Giugno 22, 2017

La “Société Civile Immobilière” (SCI) è una forma di società civile, il cui patrimonio è costituito da beni immobili, e non producente di un’attività economica. E l’oggetto sociale che determina se la SCI conduce o non conduce un’attività economica.

Pertanto l’articolo L 612-5 del Codice commerciale francese sulle convenzioni regolamentate si applica « all’ente morale di diritto privato non commerciale conducente un’attività economica ».

Se una SCI conduce un’attività economica e si porta garante di un mutuo, l’ente morale possiede un credito sull’informazione nei confronti dell’ente bancario che ha consentito il mutuo garantito. Pertanto, quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare il montante principale e gli interessi che decorerranno dall’impegno sottoscritto.

L’articolo 1848 del Codice civile francese precisa che l’amministratore della società compie tutti gli atti inerenti all’interesse dell’ente.

La Corte di cassazione francese ha sanzionato poichè contrario all’interesse della società, la costituzione di un’ipoteca sull’immobile di una SCI al beneficio di un’altro ente morale, nonostante l’accordo unanime dei soci. Allo stesso modo, l’ipoteca, garanzia di un muto al beneficio dell’amministratore e approvato in assemblea dei soci è inopponibile alla SCI, nella misura in cui è contrario all’interesse della società. Conviene allora considerare l’oggetto dell’ente morale con cura per far fronte ai bisogni della vita societaria con l’intento di evitare che gli atti di gestione siano censurati dai tribunali.

Sommario :

SOCIETA CIVILE IMMOBILIARE E ATTIVITA ECONOMICA

SOCIETA CIVILE IMMOBILIARE E INTERESSE

I SOCI

INDIVISIONE

LA DIVISIONE DEL DIRITTTO DI PROPRIETA – LO STATUS DEI SOCI

LA DIVISIONE DEL DIRITTTO DI PROPRIETA – VANTAGGI FISCALI

LA SCI – MEZZO DI TRASMISSIONE

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SOCIETA CIVILE IMMOBILIARE_2014-07-08

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