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Notizie legali

RICAVATO IMMOBILIARE E LA NOZIONE DI STABILIMENTO PERMANENTE

Posted on Giugno 4, 2018

I frutti ricavati da beni immobiliari in Francia posseduti da società estere sono imponibili dallo Stato francese.

Tale norma, giustificata dalla presenza materiale dell’immobile in Francia, è istituita all’articolo 209, I del Code Général des Impôts e da regole convenzionali specifiche del diritto fiscale, che riprendono l’articolo 6 della OCDE.

In virtù di tale principio, non è necessario per imporre i ricavati immobiliari di una società straniera che quest’ultima intraprenda un’attività in Francia o che intraprenda la sua attività nel quadro di uno stabilimento permanente.

Pertanto, questo vorrebbe dire che i ricavati immobiliari non possono mai essere attribuiti allo stabilimento permanente? Oppure che una società straniera non può sfruttare un immobile relativamente a ciò che determina lo stabilimento permanente?

Se alcuni dubbi sono nati sulla detta questione, in merito alla sentenza emessa dal Conseil d’Etat il 5 aprile 2013, sono stati opportunamente estirpati, grazie al particolare caso in cui l’amministrazione statale ha sostenuto che i ricavati immobiliari non possono essere attribuiti ad una succursale francese per imporre i frutti locativi dopo la deduzione delle spese direttamente legate all’attività generatrice dei ricavati immobiliari (CE 5 aprile 2013, n° 349741).

Gli insegnamenti da trarre dalla detta sentenza

Secondo noi, in presenza di ricavati immobiliari realizzati in Francia da una società straniera legata alla Francia da una convenzione fiscale conforme al modello dell’OCDE, due ipotesi sono possibili, ma danno luogo alla stessa soluzione: nel caso o meno che gli elementi che possono determinare la nozione di stabilimento permanente esistano, lo Stato impone i ricavati immobiliari.

Se questi ultimi sono inclusi nel ricavato proveniente dallo stabilimento permanente, lo Stato impone solo i ricavati immobiliari dopo deduzione delle spese.

È evidente che in quest’ultimo caso bisogna accertare la reale esistenza dello stabilimento, ciò suppone che la società straniera abbia altre attività in Francia, caratterizzando così la nozione di stabilimento permanente, e che l’immobile sia incluso nel bilancio fiscale di tale stabilimento, oppure, suppone la gestione dell’immobile tramite l’intermediario di agenti dipendenti investiti del potere di rappresentare la società straniera.

Infine, nonostante la sentenza MERCURIO sia stata emessa sui fondamenti del Trattato fondatore delle Comunità Europee, ha un impatto che va oltre le frontiere dell’Unione.

Fondamentalmente, la decisione è stata frutto di un’analisi pertinente della fusione di principi convenzionali internazionali. Pertanto, vale per paesi terzi, dal momento che la convenzione fiscale applicata riprende gli stessi principi enunciati nella OCDE, compreso il caso in cui la convenzione non contenga la clausola anti-discriminazione.

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