La territorialità dell’imposta sul reddito
Le persone il cui domicilio fiscale si trova in Francia sono soggette all’imposta sul reddito francese per tutti i loro redditi provenienti da qualsiasi fonte. Si tratta quindi di un obbligo fiscale “illimitato”, qualunque sia la sua nazionalità, il contribuente deve, in linea di principio, essere assoggettato a tassazione in Francia su tutti i suoi redditi provenienti da fonti francesi o estere. Tale principio può tuttavia prevedere deroghe derivanti da convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione.
Una persona si considera domiciliata in Francia quando:
1. Ha la sua casa in Francia.
Per domicilio si intende il luogo di residenza abituale della persona o dei suoi familiari, vale a dire il luogo di residenza abituale, senza tener conto dei soggiorni temporanei altrove dovuti a esigenze o circostanze professionali eccezionali. Es: può considerarsi domiciliato in Francia ai fini fiscali una persona che eserciti la propria attività all’estero, se i suoi familiari risiedono in Francia.
2. Ha la sua residenza principale in Francia.
È sufficiente che una persona abbia soggiornato in Francia per più di 183 giorni durante lo stesso anno per ritenere che abbia trascorso il soggiorno principale in Francia per quell’anno.
3. Svolge un’attività professionale in Francia.
4. Ha il centro dei suoi interessi economici in Francia.
Questo è il luogo in cui l’interessato ha effettuato i suoi investimenti principali, dove ha la sua sede di attività, da dove amministra la sua proprietà.
Riepilogo :
A/ LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO FISCALE.
B/ L’IMPATTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.
C/ PERSONE CHE NON HANNO DOMICILIO FISCALE IN FRANCIA.
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101115 – La territorialità di IR